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Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 28/02/2000 Ud. (dep. 12/04/2000) Rv. 215809 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Deduzione ad opera della parte che non l'aveva chiesta in giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215809-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA

Non è ammissibile la deduzione, con ricorso per cassazione, della mancata assunzione di una prova decisiva, allorché la parte ricorrente non ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, si trattava dell'escussione di un testimone richiesta dal P.M. e l'imputato ricorrente vi si era addirittura opposto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)