Sez. L, Sentenza n. 16537 del 05/08/2005 (Rv. 582872 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Scelta dei lavoratori - Scelta non conforme ai criteri concordati e alle finalità specifiche dell'istituto e scelta discriminatoria - Differenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di cassa integrazione guadagni, i concetti di scelta non conforme ai criteri concordati con gli accordi sindacali e alla finalità specifiche dell'istituto e di scelta discriminatoria sono diversi. Infatti, il primo identifica in negativo un'area più vasta di scelte per la non corrispondenza di esse a determinati criteri (cosiddetto limite interno del potere datoriale di sospensione), il secondo identifica invece l'area più ristretta di scelte individuate in positivo per il loro motivo illecito (credo politico o fede religiosa, appartenenza ad un sindacato o partecipazione ad attività sindacali ovvero motivi razziali, di lingua o di sesso) secondo la definizione di atto discriminatorio ricavabile dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto limite esterno del potere di sospensione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)