Sez. L, Sentenza n. 11457 del 12/11/1998 (Rv. 520678 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Scelta dei lavoratori - Scelta non conforme ai criteri concordati e alle finalità specifiche dell'istituto e scelta discriminatoria - Differenze - Conseguenze in materia di valutazione della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per cassazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di cassa integrazione guadagni i concetti di scelta non conforme ai criteri concordati con gli accordi sindacali e alla finalità specifiche dell'istituto e di scelta discriminatoria sono diversi. Infatti, il primo identifica in negativo un'area più vasta di scelte per la non corrispondenza di esse a determinati criteri (cosiddetto limite interno del potere datoriale di sospensione), il secondo identifica invece l'area più ristretta di scelte individuate in positivo per il loro motivo illecito (credo politico o fede religiosa, appartenenza ad un sindacato o partecipazione ad attività sindacali ovvero motivi razziali, di lingua o di sesso) secondo la definizione di atto discriminatorio ricavabile dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto limite esterno del potere di sospensione). (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto che, l'esclusione della discriminatorietà della scelta datoriale non si pone in contraddizione con l'affermazione dell'illegittimità della stessa per non avere il datore di lavoro fornito la prova della sua conformità ai criteri concordati).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)