Sez. 3, Sentenza n. 2351 del 06/08/1974 (Rv. 370746 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - SUFFICIENZA.*
L'indicazione, nell'originale del ricorso per Cassazione e nelle copie notificate alle controparti, dell'ufficio del registro e quella del numero della bolletta forniscono elementi di per se sufficienti per individuare la quietanza di deposito per il caso di soccombenza e quindi consentono di verificare presso l'ufficio del registro, senza dover accedere alla cancelleria della Corte di Cassazione, che il deposito stesso e stato effettuato, nella misura prescritta, prima della notifica del ricorso, cosi come stabilisce la legge (art 366 n 5 cod proc civ) a pena di inammissibilita. (V 524'70, mass n 345570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)