Sez. 3, Sentenza n. 14448 del 11/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 215113 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - IN GENERE | Vendita con denominazione tipica di formaggio privo dei requisiti prescritti - Concorso con il reato di cui all'art. 515 c.p. - Esclusione - Assorbimento nel reato di cui all'art. 9 legge 125 del 1954.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - IN GENERE
In materia alimentare va escluso il concorso materiale delle norme, e quindi il concorso formale dei reati, fra il reato di cui all'art. 9 legge 10 aprile 1954 n. 125 (vendita con una denominazione tipica di formaggio che non abbia i requisiti per l'uso di tale denominazione) e quello di cui all'art.515 cod. pen. (vendita di cosa diversa per qualità a quella dichiarata). In tale caso il delitto di frode commerciale resta assorbito nel più grave delitto di cui all'art. 9 legge 125 del 1954.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Legge 10/04/1954 num. 125 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)