Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 07/05/1980 (Rv. 406760 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - PRECETTO - CONTROVERSIA SULLA ATTRIBUZIONE A QUEST'ULTIMO DELLA QUALITA DI ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - IRREGOLARITA DELLA NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - PRECETTO - CONTROVERSIA SULLA ATTRIBUZIONE A QUEST'ULTIMO DELLA QUALITA DI ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - IRREGOLARITA DELLA NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO - IRRILEVANZA.*
Nel caso in cui sia in discussione l'attribuzione al precetto della qualita di atto di Costituzione in mora, idoneo, come tale, alla interruzione della prescrizione, l'eventuale irregolarita della sua notificazione e priva di Rilevanza, dovendosi accertare, in applicazione dell'art 1335 cod civ, se il predetto, come atto unilaterale recettizio, sia giunto all'indirizzo del destinatario, con la conseguente presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo, ove il medesimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilita di averne conoscenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)