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Sez. 1, Sentenza n. 1440 del 01/03/1984 (Rv. 433539 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - INVALIDA COME ATTO PROCESSUALE - IDONEITÀ COME ATTO INTERRUTTIVO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433539-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - INVALIDA COME ATTO PROCESSUALE - IDONEITÀ COME ATTO INTERRUTTIVO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

Una domanda giudiziale, invalida come atto processuale, può valere come atto interruttivo della prescrizione quando contenga gli elementi necessari di una Costituzione in mora, idonei a realizzare una richiesta scritta di adempimento dell'obbligazione nei confronti del debitore, ed il relativo accertamento costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S. C. ha ritenuto corretta la statuizione della Corte d'appello secondo la quale un atto di citazione, pur se invalidamente notificato ad un comune, aveva tuttavia efficacemente interrotto la prescrizione nei confronti del medesimo, risultando da una deliberazione della giunta comunale che l'atto era stato ricevuto ed il suo contenuto era giunto a conoscenza del comune). (Conf 6849/82, mass n 424494, sulla seconda parte; (Conf 528/82, mass n 418239; (Conf 6728/81, mass n 417611; (Conf 3004/80, mass n 406760, sulla prima parte; (Conf 250/78, mass n 389542; (Conf 1992/75, mass n 375699).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)