diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 331 del 11/01/2001 (Rv. 543066 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Asserita inadeguata valutazione, da parte del giudice, delle osservazioni del consulente di parte - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Indicazione nel ricorso delle osservazioni del c.t.p. non considerate dal giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543066-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Qualora con il ricorso per cassazione si censuri la sentenza di merito per non avere preso in considerazione le osservazioni del consulente tecnico di parte, il ricorrente ha l'onere a pena d'inammissibilità - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - di indicare analiticamente quali sono state le osservazioni del consulente di parte pretermesse dal giudicante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)