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Sez. L, Sentenza n. 5151 del 23/05/1998 (Rv. 515747 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE | Obbligo del giudice di motivare il proprio dissenso rispetto alle osservazioni contenute nella consulenza di parte - Sussistenza - Esclusione - Esposizione in motivazione di considerazioni incompatibili con le conclusioni della consulenza di parte - Sufficienza - Obbligo di rinnovo della consulenza d'ufficio - Insussistenza - Obbligo di pronunzia sulla richiesta di rinnovo - Necessità - Esclusione - Condizioni - Ritenuta sufficienza di risultati conseguiti con gli accertamenti svolti emergenti in motivazione.
Stato
decisa il 1998-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515747-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE

Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)