diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 5742 del 13/03/2026 (Rv. 677465-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Art. 130-bis d.P.R. n. 115 del 2002 - Inammissibilità dell'appello principale o incidentale - Diritto al compenso del difensore - Esclusione. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677465-02

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

L'esclusione del compenso per il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è prevista per le sole ipotesi in cui l'appello, principale o incidentale, sia dichiarato inammissibile, trattandosi di norma di stretta interpretazione e come tale non suscettibile di estensione analogica ai sensi degli artt. 1 e 14 delle preleggi.

Preleggi art. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)