Sez. 2, Ordinanza n. 5742 del 13/03/2026 (Rv. 677465-02)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Art. 130-bis d.P.R. n. 115 del 2002 - Inammissibilità dell'appello principale o incidentale - Diritto al compenso del difensore - Esclusione. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - In genere.
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L'esclusione del compenso per il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è prevista per le sole ipotesi in cui l'appello, principale o incidentale, sia dichiarato inammissibile, trattandosi di norma di stretta interpretazione e come tale non suscettibile di estensione analogica ai sensi degli artt. 1 e 14 delle preleggi.
Preleggi art. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)