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Sez. 2 - , Ordinanza n. 16155 del 08/06/2023 (Rv. 668413 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Giudizio di appello - Ammissione al gratuito patrocinio - Revoca con effetto “ex tunc” - Limiti - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - In genere.
Stato
decisa il 2023-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668413-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, nei giudizi di appello la revoca dell'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio con effetto "ex tunc" è ammessa, ex art. 136 TUSG, limitatamente alle ipotesi in cui risultino insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato abbia agito o resistito in giudizio, fin dall'origine, con mala fede o colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza emessa in sede di appello con la quale era stata revocata l'ammissione al beneficio del ricorrente "ex tunc" in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di appello).

Cod. Proc. Civ. art. 342, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)