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Sez. 3, Sentenza n. 11422 del 29/09/1997 Ud. (dep. 12/12/1997) Rv. 210102 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | "Condono edilizio" - Sospensione dichiarata dal giudice - Momento della cessazione.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210102-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di condono edilizio il termine ultimo per la sospensione dichiarata dal giudice, di cui all'art. 38 l. n. 47 del 1985, va individuato nel 31 marzo 1997, stabilito dalla l. n. 662 del 1996 all'art. 2 commi 37, 38 e 40 per integrare la documentazione, richiesta prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni, e per procedere al versamento dell'oblazione non corrisposta con il pagamento degli interessi legali.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1996 num. 662 art. 2 com. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)