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Sez. U, Sentenza n. 714 del 20/11/1996 Ud. (dep. 03/02/1997) Rv. 206660 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | REATI EDILIZI - ESTINZIONE PER OBLAZIONE A NORMA DELLA LEGGE N. 724 DEL 1994 - PAGAMENTO INTEGRALE E TEMPESTIVO - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206660-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio a norma della legge n. 724 del 1994, poiché la corresponsione dell'oblazione dovuta va effettuata interamente "nei termini previsti", pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (compresa quella penale), ne consegue che, trascorso inutilmente l'ultimo termine utile (15 dicembre 1995) per l'adempimento di tale obbligo da parte dell'interessato, non gli è più consentito integrare o eseguire il versamento, sicché egli si viene a trovare in una situazione del tutto analoga a quella della mancata presentazione della domanda di condono. (In motivazione, la S.C. ha posto in evidenza che siffatta conclusione è imposta dal tenore letterale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, che è diverso da quello dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 e non permette più, con la sua perentoria formulazione, di dare ingresso alla possibilità di eseguire il versamento nel più ampio limite temporale costituito dal termine ultimo per il formarsi del silenzio-assenso e cioè nei ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, aggiungendo che la verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni attinenti all'estinzione dei reati rimane di spettanza esclusiva del giudice penale).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)