Sez. 3 - , Sentenza n. 9254 del 11/04/2017 (Rv. 643846 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE | Patti in deroga ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 - Validità - Condizioni - Espressa rinuncia alla disdetta alla prima scadenza - Necessità - Protrazione di fatto del rapporto locativo per oltre dodici anni - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE
La pattuizione di un canone libero ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l.n. 359 del 1992, in deroga alla disciplina sull'equo canone di cui alla l.n. 392 del 1978, è valida solo se il locatore rinunci, espressamente e contestualmente alla conclusione del contratto, alla facoltà di disdire la locazione alla sua prima scadenza, sicché tale esplicita rinunzia non può essere sostituita da una durata di fatto della locazione protrattasi per 12 anni.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 07/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)