Sez. 6, Sentenza n. 3324 del 14/12/2000 Cc. (dep. 24/01/2001) Rv. 217975 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Chiusura di pubblico esercizio in relazione a provvedimento per il reato di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti - Natura - Misura interdittiva - Conseguenze - Applicabilità della disciplina ex art. 291 e ss. cod.proc.pen.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
La misura cautelare della chiusura del pubblico esercizio adottata nel corso di un procedimento per il reato di agevolazione colposa dell'uso di sostanze stupefacenti, realizzando l'anticipata applicazione dell'omologa pena accessoria, va annoverata tra le misure interdittive, con la conseguenza che, ad essa applicandosi il procedimento di cui agli art. 291 e ss. cod. proc. pen., deve essere disposta dal Giudice,- "autorità giudiziaria procedente" individuata dall'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti - su richiesta del P.M..
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)