Sez. 4, Sentenza n. 20204 del 06/03/2007 Cc. (dep. 24/05/2007) Rv. 236641 - 01
STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI | Locali ove si svolge l'attività criminosa - Sequestro preventivo - Presupposto - Rapporti con le misure speciali di cui all'art. 79, commi quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 309 del 1990.
STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
In tema di agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno di un locale pubblico, l'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990 contiene una articolata disciplina speciale, prevedendo, nel quarto comma, in caso di condanna, la pena accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio; nel quinto comma, la possibilità che l'A.G. disponga, nel corso del procedimento, la misura interdittiva speciale della chiusura dell'esercizio; nel sesto comma, la misura di prevenzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio. Trattasi, peraltro, di misure che non precludono il ricorso alle norme generali in tema di sequestro preventivo, nei casi in cui quest'ultimo sia finalizzato ad impedire la protrazione dell'attività illecita, in presenza di una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato, che sussiste quando l'immobile non è soltanto il luogo dove si compie l'attività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma costituisce mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 79 com. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 79 com. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 79 com. 5 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 79 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)