Sez. 2, Sentenza n. 3228 del 25/05/1984 (Rv. 435269 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - INADEMPIMENTO - RICHIESTA IN PRIMO GRADO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - RICHIESTA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELL'INDENNIZZO PREVISTO DALL'ART. 1381 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - INADEMPIMENTO - RICHIESTA IN PRIMO GRADO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - RICHIESTA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELL'INDENNIZZO PREVISTO DALL'ART. 1381 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
A differenza del risarcimento del danno che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittimo del danneggiante, come sanzione dell'illegittimità, l'indennizzo è rivolto a compensare la lesione di interessi altrui, conseguente, di norma, al legittimo Esercizio di un diritto, pertanto è inammissibile la richiesta avanzata per la prima volta in grado di appello dell'indennizzo previsto dall'art. 1381 cod. civ., per il mancato rispetto della promessa di obbligazione del terzo, ove in primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)