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Sez. 1, Sentenza n. 8522 del 27/09/1996 (Rv. 499787 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO | Inadempimento - Richiesta in primo grado del risarcimento del danno - Richiesta formulata per la prima volta in appello dell'indennizzo previsto dall'art. 1381 cod. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499787-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO

La diversità tra l'ordinario risarcimento del danno e l'indennizzo contemplato dall'art. 1381 cod. civ. consiste, anche sotto il profilo processuale, nel fatto che, a differenza del risarcimento del danno, che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittimo del danneggiante, l'indennizzo è rivolto a compensare la lesione di interessi altrui, conseguente, di norma, al legittimo esercizio di un diritto. Pertanto, è inammissibile, per diversità della "causa petendi", la richiesta avanzata per la prima volta in grado di appello dell'indennizzo previsto dall'art. 1381 cod. civ., per il mancato rispetto della promessa di obbligazione o di fatto del terzo, ove in primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)