diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3005 del 13/05/1982 (Rv. 420928 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - APPLICABILITÀ A FAVORE DEL CONTRAENTE CHE ABBIA GIÀ RICEVUTO LA CONTROPRESTAZIONE CONSISTENTE IN UNA SOMMA DI DENARO - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ IN IPOTESI DI ESECUZIONE DELLA CONTROPRESTAZIONE MEDIANTE L'ACCOLLO DEL DEBITO VERSO UN TERZO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420928-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - APPLICABILITÀ A FAVORE DEL CONTRAENTE CHE ABBIA GIÀ RICEVUTO LA CONTROPRESTAZIONE CONSISTENTE IN UNA SOMMA DI DENARO - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ IN IPOTESI DI ESECUZIONE DELLA CONTROPRESTAZIONE MEDIANTE L'ACCOLLO DEL DEBITO VERSO UN TERZO - ESCLUSIONE.*

Il rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo diretto ad impedire che, a causa di questa, si verifichi una notevole alterazione dell'originario equilibrio tra le prestazioni corrispettive, non è applicabile a favore del contraente che abbia già ricevuto la controprestazione consistente in una somma di danaro, e che deduca la sopraggiunta svalutazione monetaria, in quanto detto contraente, in tale ipotesi, avrebbe potuto evitare le conseguenze negative del fenomeno inflattivo, mediante l'utile impiego della somma riscossa. La stessa situazione si verifica pure quando la controprestazione sia stata eseguita mediante l'accollo (semplice) del debito verso un terzo, poiché anche in tal caso il contraente ottiene l'immediato incremento patrimoniale consistente nella sua liberazione dall'Obbligo di pagamento della somma di danaro che avrebbe dovuto corrispondere al suo creditore (restando soltanto esposto alle eventuali pretese del creditore nel caso di inadempimento dell'accollante), con la possibilità di investirla utilmente, neutralizzando gli effetti dannosi della svalutazione. (V 166/80, mass n 403557 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)