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Sez. 2, Sentenza n. 166 del 09/01/1980 (Rv. 403557 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRELIMINARE DI UNA COMPRAVENDITA - SOPRAVVENUTA ECCESSIVA ONEROSITA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO PRIMA DEL COMPLETAMENTO DEL PAGAMENTO MEDESIMO - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALL'ENTITA DEL RESIDUO PREZZO NON ANCORA CORRISPOSTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403557-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRELIMINARE DI UNA COMPRAVENDITA - SOPRAVVENUTA ECCESSIVA ONEROSITA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO PRIMA DEL COMPLETAMENTO DEL PAGAMENTO MEDESIMO - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALL'ENTITA DEL RESIDUO PREZZO NON ANCORA CORRISPOSTO - NECESSITA.*

L'estremo dell'eccessiva onerosita sopravvenuta di una delle prestazioni nei contratti ad esecuzione differita e preso in considerazione dalla legge (art 1467 cod civ) in quanto produca al debitore della prestazione un sacrificio che altera l'economia del contratto e l'equilibrio originariamente esistente tra le corrispettive prestazioni. Pertanto, con riguardo al preliminare di una compravendita del quale, prima del completamento del pagamento del prezzo, sia dedotta la sopravvenuta onerosita eccessiva di tale prestazione, l'accertamento che l'originario equilibrio economico delle prestazioni sinallagmatiche sia rimasto gravemente turbato con correlativo sacrificio del debitore di tale controprestazione pecuniaria, va condotto solo in relazione all'entita del residuo prezzo non ancora corrisposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)