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Sez. L, Sentenza n. 8956 del 04/04/2024 (Rv. 670600-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Licenziamento disciplinare - Assenza ingiustificata ex art. 55 quater, lett. b), d.lgs. n. 165 del 2001 - Presupposto dell’assenza in un giorno lavorativo e non festivo - Sussistenza - Ingiustificatezza dell'assenza nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670600-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro, omettendo la prestazione dovuta, in un giorno lavorativo e non in un giorno festivo, nel quale non aveva l'obbligo di recarvisi, restando irrilevante la mancanza di valida giustificazione dell'assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)