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Sez. L, Sentenza n. 18326 del 19/09/2016 (Rv. 641265 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Assenza ingiustificata ex art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 - Licenziamento disciplinare - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641265-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgono a "scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza per la fruizione (previa richiesta) di pause, ferie e in generale di cause di sospensione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)