Sez. 1, Sentenza n. 1521 del 15/06/1964 (Rv. 302188 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RECESSO DAL CONTRATTO - NOVITA RISPETTO ALL'ORIGINARIA DOMANDA DI RISOLUZIONE - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RECESSO DAL CONTRATTO - NOVITA RISPETTO ALL'ORIGINARIA DOMANDA DI RISOLUZIONE - INSUSSISTENZA.*
La domanda di recesso puo essere proposta per la prima volta in appello senza che osti il principio della improponibilita delle domande nuove in appello perche si tratta di ottenere effetti piu ristretti, rispetto alla domanda originaria, unica essendo la 'causa petendì, che consiste nell'inadempimento e non mutando il 'petitum', che consiste nella sola perdita della caparra da parte del contraente inadempiente e non anche nel maggior danno conseguente allo inadempimento. (V. 3331/59; 3474/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)