Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 06/03/1989 (Rv. 462098 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - AZIONE DELLA PARTE ADEMPIENTE PER L'ESECUZIONE O LA RISOLUZIONE E PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPOSIZIONE IN APPELLO DI DOMANDA DI RECESSO DAL CONTRATTO EX ART. 1385 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - AZIONE DELLA PARTE ADEMPIENTE PER L'ESECUZIONE O LA RISOLUZIONE E PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPOSIZIONE IN APPELLO DI DOMANDA DI RECESSO DAL CONTRATTO EX ART. 1385 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la esecuzione o la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di dette pretese, chiedere, anche in appello, il recesso dal contratto a norma del secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, come tale vietata dall'art. 345 cod. proc. civ. bensì configurando rispetto alla domanda di adempimento l'Esercizio di una perdurante facoltà e solo una istanza più ridotta con riguardo alla proposta risoluzione. (V 1391/86, mass n 444814; (V 2380/75, mass n 376239; (V 1521/64, mass n 302187; (V 1521/64, mass n 302188).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)