Sez. 2, Sentenza n. 709 del 17/03/1970 (Rv. 345939 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DEDUZIONE DI NUOVA CAUSA PETENDI - INTRODUZIONE DI NUOVO TEMA D'INDAGINE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DEDUZIONE DI NUOVA CAUSA PETENDI - INTRODUZIONE DI NUOVO TEMA D'INDAGINE - INAMMISSIBILITA.*
Non puo ammettersi in appello la deduzione di una nuova causa petendi che, basata su presupposti di fatto o situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, implichi un mutamento sostanziale dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dia una diversa fisionomia giuridica all'Azione (ancorche tendente al medesimo risultato), introduca un nuovo tema d'indagine. (nella specie, alla domanda diretta ad ottenere l'equivalente della area occupata in buona fede dal costruttore limitrofo (art 936 cod civ) era stata in appello sostituita una domanda diretta al risarcimento del danno per inadempienza alla prestazione convenuta di pagare un dato prezzo). (V 3780-69, massima n 344066 1841-69, massima n 340951 2305-68, massima n 334617).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)