Sez. L, Sentenza n. 1478 del 17/05/1974 (Rv. 369581 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - COMPETENZA - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL PRETORE - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - SENTENZA DI APPELLO DEL TRIBUNALE - CASSAZIONE CON RINVIO - RINVIO ALLA CORTE DI APPELLO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - COMPETENZA - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL PRETORE - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - SENTENZA DI APPELLO DEL TRIBUNALE - CASSAZIONE CON RINVIO - RINVIO ALLA CORTE DI APPELLO.*
Secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, l'appello avverso la sentenza del pretore pronunciata in controversia di lavoro andava proposto alla Corte di appello Sezione magistratura del lavoro, e pertanto la sentenza pronunciata in Sede di appello dal tribunale dev'essere cassata, con rinvio alla Corte d' appello (Sezione magistratura del lavoro) competente, disponendo l'art 20 della citata legge n 533 del 1973, che i giudizi pendenti sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme anteriormente vigenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 450, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)