Sez. L, Sentenza n. 3132 del 03/10/1975 (Rv. 377237 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SUSSISTENZA - COMPETENZA PER EFFETTO DELLA NUOVA NORMATIVA - ORIGINARIA INCOMPETENZA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SUSSISTENZA - COMPETENZA PER EFFETTO DELLA NUOVA NORMATIVA - ORIGINARIA INCOMPETENZA - IRRILEVANZA.*
Il secondo comma dell'art 20 della legge n 533 del 1973, il quale stabilisce che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo processo del lavoro siano definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di Competenza anteriormente vigenti, e diretto a non privare della Competenza il giudice adito, il quale era competente e non lo e piu in base alla legge nuova, in osservanza del principio della perpetuatio iurisdictionis. Tale norma, peraltro, non e diretta a impedire che il giudice adito, gia incompetente e divenuto competente per effetto della legge sopravvenuta, possa giudicare della controversia pendente dinanzi a lui, della quale non si era spogliato prima dell'entrata in vigore della nuova legge. (nella specie, avverso la sentenza del pretore, in materia di lavoro, era stato proposto appello, prima dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973, anziche alla Corte d'appello, magistratura del lavoro, al tribunale, che aveva dichiarato la propria Competenza in base alla legge sopravvenuta. La SC ha respinto il ricorso sulla base del principio di cui in massima). (V 1478/74, mass n 369581; 1989/67, mass n 329007).*
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)