Sez. 1, Sentenza n. 726 del 23/03/1963 (Rv. 260983 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO - NATURA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO - NATURA.*
Il provvedimento con il quale il giudice decide sull'istanza di sospensione del processo civile ex art 295 cod proc civ atteso il suo contenuto ordinatorio e non anche decisorio, ha il carattere di ordinanza, anche se adottato sotto l'erronea Forma di sentenzĂ pertanto, ove detto provvedimento sia stato emesso in appello, e inammissibile contro di esso il ricorso per Cassazione. (Conf 1610/61, 1685/60, 1554/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)