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Sez. L, Sentenza n. 5382 del 18/10/1982 (Rv. 423155 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - DECISIONE SULL'ISTANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA RELATIVA ALLE STATUIZIONI ADOTTATE IN CONSEGUENZA DEL RIGETTO DELL'ISTANZA PREDETTA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423155-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - DECISIONE SULL'ISTANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA RELATIVA ALLE STATUIZIONI ADOTTATE IN CONSEGUENZA DEL RIGETTO DELL'ISTANZA PREDETTA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La non impugnabilità per Cassazione del provvedimento (privo di contenuto decisorio in ordine alla materia del contendere e avente come Forma propria quella dell'ordinanza) che (anche implicitamente) ha deciso, in senso positivo o negativo, sull'istanza di sospensione necessaria del processo non esclude l'impugnabilità della sentenza in ordine alle statuizioni adottate in conseguenza della non ritenuta dipendenza della definizione del giudizio dalla risoluzione della controversia addotta come motivo di sospensione. (Conf 3853/80, mass n 407703; (Conf 1871/76, mass n 380663; (Conf 726/63, mass n 260983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)