Sez. L, Sentenza n. 12562 del 27/08/2003 (Rv. 566322 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigente d'azienda nel settore assicurativo - Disciplina contrattuale del licenziamento - Applicabilità - Specificazione dei motivi di recesso - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità e completezza della motivazione (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza di merito che, in riferimento al licenziamento di un dirigente del settore assicurativo, aveva affermato che il relativo contratto collettivo, nel prevedere che nel caso di recesso dell'impresa la relativa comunicazione dovesse contestualmente contenere la specificazione dei motivi di recesso, imponesse che la lettera di licenziamento dovesse contenere l'allegazione dei fatti con un tasso quanto meno minimo di specificità).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)