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Sez. L, Sentenza n. 4729 del 03/04/2002 (Rv. 553458 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento del dirigente - Sottrazione al regime di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 - Configurabilità - Nozione di giustificatezza del licenziamento - Coincidenza con quelle di giusta causa e di giustificato motivo - Esclusione - Desumibilità di detta nozione dalla contrattazione collettiva - Necessità - Licenziamento ingiustificato - Nozione - Ricostruzione della volontà delle parti - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553458-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione della nozione di "giustificatezza" del suo licenziamento - sottratto al regime della tutela obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, come di quella reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - con quelle di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato, ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente licenziato ingiustificatamente. Trattandosi di un elemento di esclusiva origine negoziale, la interpretazione della disposizione contrattuale che prevede il canone della giustificatezza del recesso va compiuta - nell'ambito di una valutazione che, ovviamente, escluda l'arbitrarietà del licenziamento, al fine di evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso del datore di lavoro - attraverso la ricostruzione della volontà delle parti, le quali, in relazione al carattere fiduciario dell'incarico assegnato al dirigente, nonché all'ampiezza dei poteri conferitigli, ben possono attribuire rilievo decisivo, ai fini del mantenimento del rapporto, e nei limiti delle competenze affidategli, al raggiungimento di determinati risultati minimi di produttività ovvero all'esito positivo di determinate operazioni finanziarie in vista delle quali il dirigente sia stato assunto, o all'attuazione di un programma di riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione dell'impresa, o del ramo di essa, affidato al dirigente.(Nella specie, il ricorrente, licenziato, come emerge dalla lettera con cui gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto, per il fatto che " non essendosi realizzate le prospettive di espansione auspicate, le ridotte dimensioni aziendali non giustificano sufficientemente il mantenimento di tale incarico", aveva invocato l'art. 19 del c.c.n.l. dei dirigenti di imprese industriali, prevedente, a carico dell'azienda, il pagamento di una penale risarcitoria ove il provvedimento sia sprovvisto del requisito della giustificatezza; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sussistenza di detto requisito, risultando il licenziamento giustificato dal mancato raggiungimento degli obiettivi prefigurati al momento del conferimento dell'incarico in questione.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)