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Sez. 2, Sentenza n. 3619 del 08/08/1977 (Rv. 387237 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UN CONTRATTO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - INQUADRAMENTO DELL'ACCORDO NELLA FATTISPECIE LEGALE CORRISPONDENTE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387237-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UN CONTRATTO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - INQUADRAMENTO DELL'ACCORDO NELLA FATTISPECIE LEGALE CORRISPONDENTE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La qualificazione di un contratto si articola in due fasi: la prima consiste nella individuazione e nella interpretazione della comune volonta dei contraenti; la seconda nell'inquadramento del concreto accordo nella fattispecie legale corrispondente agli elementi che lo caratterizzano nella essenza giuridica. Le operazioni della prima fase sono espressione dell'attivita giurisdizionale tipica del giudice del merito, la cui legittimita e sindacabile, nel giudizio di Cassazione, non gia in rapporto al risultato conseguito, il quale si concreta in un giudizio di fatto, bensi soltanto con esclusivo riferimento all'organica coerenza logica e alla correttezza giuridica del procedimento di conoscenza in cui sono espresse, cosi come risultante dalla motivazione della sentenza. Le operazioni della seconda fase possono, invece, formare oggetto di verifica di legittimita nella loro interezza, cioe dalla definizione del modello tipico della fattispecie alla individuazione della idoneita qualificante, dal punto di vista giuridico, degli elementi di fatto enucleati nell'apposita indagine, e alla Determinazione delle conseguenze che, secondo l'ordinamento, derivano dallo inquadramento del rapporto concreto nel paradigma normativo. (V 1390/73, mass n 364058).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)