Sez. 4, Sentenza n. 39 del 18/12/1985 Ud. (dep. 04/01/1986) Rv. 171497 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DATA DAL GIUDICE DI MERITO AL FATTO COSTITUENTE REATO - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - ESTENSIONE AD OGNI FATTO QUALIFICATO GIURIDICAMENTE AL FINE DI PERVENIRE ALLA DECISIONE ADOTTATA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DATA DAL GIUDICE DI MERITO AL FATTO COSTITUENTE REATO - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - ESTENSIONE AD OGNI FATTO QUALIFICATO GIURIDICAMENTE AL FINE DI PERVENIRE ALLA DECISIONE ADOTTATA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
La Corte di Cassazione, ritualmente investita del gravame, ha il potere, nella sua istituzionale funzione regolatrice, di dare al fatto la sua esatta qualificazione giuridica, se tale qualificazione viene in questione attraverso i motivi di ricorso, sia pur sotto profili di diritto erronei o anche se non dedotti dal ricorrente. Tale principio va riferito, non solo (restrittivamente) al fatto in cui si concreti il reato ascritto al ricorrente, ma, in genere, ad ogni fatto suscettibile di qualificazione giuridica, cui sia stata, appunto, attribuita, con la sentenza impugnata, una determinata definizione giuridica al fine di pervenire alla decisione adottata. (fattispecie in cui il tribunale aveva erroneamente attribuito alla richiesta dell'imputato diretta ad ottenere in appello la sostituzione della pena detentiva inflittagli in primo grado, con la sanzione della pena pecuniaria, la natura giuridica dell'istanza diretta al cosiddetto "patteggiamento", prevista dall'art. 77 della legge n. 681 del 1981). (Conf mass n 161827, sulla prima parte; (Conf mass n 159356).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)