Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 11/10/1982 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159356 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA DEFINIZIONE DEI GIUDICI DI MERITO - RILEVABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI DELLE CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA DEFINIZIONE DEI GIUDICI DI MERITO - RILEVABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI DELLE CONSEGUENZE.*
L'esatta qualificazione giuridica del fatto, in caso di erronea definizione dei giudici di merito può e deve essere data dalla Corte di Cassazione, ritualmente investita del gravame, anche se a proporre questo sia stato il solo imputato, salvo il limite, in tal caso del divieto della "reformatio in peius" che riguarda però soltanto la qualità e quantità della pena e i benefici concessi. (V mass nn 149503 e 142630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)