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Sez. 5, Sentenza n. 12766 del 16/02/2010 Ud. (dep. 01/04/2010) Rv. 246877 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina transitoria - Sospensione della prescrizione - Applicabilità del calcolo più favorevole previsto dalla legge n. 251 del 2005 - Conseguenze - Applicabilità anche al rinvio di udienza per impedimento dell'imputato disposto nel vigore della previgente normativa - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246877-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

L'applicazione retroattiva della disciplina sulla prescrizione, introdotta con la legge n. 251 del 2005, è da considerare "lex mitior" - avente natura ed effetti sostanziali perché incidente sulla applicazione del trattamento sanzionatorio - che opera in favore dell'imputato nella sua globalità e, quindi, senza alcuna eccezione per effetto di principi, quale quello del "tempus regit actum" che, attenendo alla materia processuale, è sopravanzato dalla natura della disciplina della prescrizione. Ne consegue che, in tal caso, la causa di sospensione della prescrizione dovuta al rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato deve essere calcolata secondo il nuovo testo dell'art. 159 cod. pen., ancorché detto rinvio sia disposto nel vigore della previgente normativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)