Sez. L, Sentenza n. 3337 del 14/05/1983 (Rv. 428234 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA - CRITERI - ENTITÀ MATERIALE DEL DANNO SUBITO DAL DATORE DI LAVORO - RILIEVO SECONDARIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA - CRITERI - ENTITÀ MATERIALE DEL DANNO SUBITO DAL DATORE DI LAVORO - RILIEVO SECONDARIO.*
Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., l'entità materiale del danno subito dal datore di lavoro, a causa della condotta del lavoratore, ha un rilievo del tutto secondario, dovendosi tener conto delle modalità di tale condotta e della sua idoneità a scuotere irreparabilmente l'elemento fiduciario, che è alla base del rapporto di lavoro. (Conf 1833/81, mass n 412523).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)