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Sez. L, Sentenza n. 2798 del 04/05/1982 (Rv. 420665 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERESSE ALL'ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DI CREDITI DI LAVORO, DICHIARATO PERSISTENTE NONOSTANTE LO STANZIAMENTO DI UN CONTRIBUTO DESTINATO A COPRIRE GLI ONERI RELATIVI.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420665-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERESSE ALL'ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DI CREDITI DI LAVORO, DICHIARATO PERSISTENTE NONOSTANTE LO STANZIAMENTO DI UN CONTRIBUTO DESTINATO A COPRIRE GLI ONERI RELATIVI.*

Per la sussistenza dell'interesse ad agire, previsto dall'art. 100 cod. proc. civ. come presupposto della domanda giudiziale, è sufficiente uno stato d'incertezza obiettiva circa l'esistenza della situazione giuridica della quale si chiede l'accertamento, positivo o negativo. (nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'interesse dell'ente ricorrente all'accertamento dell'infondatezza giuridica dei crediti di lavoro fatti valere nei suoi confronti, al cui pagamento era stato condannato in Sede di merito, non fosse venuto meno per effetto dello stanziamento, disposto in suo favore dall'amministrazione provinciale, di un contributo destinato a coprire gli oneri anzidetti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)