Sez. L, Sentenza n. 934 del 26/01/1993 (Rv. 480452 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Trasferta - Estremi - Obbligo di prestazione in luoghi sempre diversi e mutamento definitivo del luogo di lavoro - Ipotesi di trasferta - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa all'assoggettabilità a contribuzione dell'indennità di trasferta.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti
L'ipotesi della trasferta - per la quale l'art. 12, legge 30 aprile 1969 n. 153 include la relativa indennità nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza nella misura del cinquanta per cento - presuppone la determinazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa e l'occasionale e temporaneo spostamento del dipendente dal luogo stesso, e non ricorre ove il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi sempre diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell'attività dell'impresa nella cui organizzazione egli è inserito, né quando si verifichi un mutamento definitivo del luogo di lavoro. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha ravvisato i presupposti della parziale esenzione dall'assoggettamento a contribuzione previdenziale in assenza della prova da parte dell'I.N.P.S. dell'utilizzazione del personale in una pluralità contestuale di cantieri aperti in luoghi diversi o con un vero e proprio trasferimento presso una sede secondaria o ufficio periferico, tale da escludere l'occasionalità della prestazione fuori sede).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)