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Sez. L, Sentenza n. 23 del 07/01/2003 (Rv. 559430 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Condizioni - Prestazione lavorativa da effettuarsi all'interno di cantieri molto vasti - Erogazione della indennità di trasferta - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559430-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

Con riguardo ad un rapporto di lavoro subordinato da prestarsi all'interno di cantieri molto estesi, articolati in varie località distanti l'una dall'altra decine di chilometri, qualora il giudice di merito abbia, con accertamento in fatto correttamente motivato, ricostruito la organizzazione imprenditoriale del cantiere e la necessità di spostamenti al suo interno, può correttamente considerarsi come luogo della prestazione la sede principale del cantiere e conseguentemente sono retribuibili come trasferte gli spostamenti dei dipendenti nelle zone periferiche del medesimo cantiere.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 art. 9 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)