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Sez. 3, Sentenza n. 11981 del 26/11/1998 (Rv. 521120 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Condizione per la trattazione della causa - Effettiva titolarità del rapporto - Rilevanza ai fini della legittimazione - Esclusione - Fondamento - Questione di merito.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521120-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Per la sussistenza della legittimazione processuale, che costituisce condizione per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto, è sufficiente l'attribuzione che l'attore faccia al convenuto della titolarità dell'obbligo controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda. Nel caso di azione di risarcimento del danno e salva la reiezione nel merito della domanda è legittimato passivamente il soggetto che l'attore assuma essere per legge personalmente obbligato a risarcire il danno arrecatogli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)