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Sez. 2, Sentenza n. 377 del 13/01/1995 (Rv. 489678 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Questione di merito - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489678-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)