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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12018 del 07/05/2019 (Rv. 653695 - 02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Audizione del minore - Necessità - Fondamento - Diritto ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni - Elemento di valutazione del suo interesse.
Stato
decisa il 2019-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653695-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)