Sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015 (Rv. 634881 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Audizione del minore - Necessità - Fondamento - Diritto ad essere informato e ad esprimere le sue opinioni - Elemento di valutazione del suo interesse.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies cod. civ.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6, Legge 20/03/2003 num. 77 art. 6, Legge 10/12/2012 num. 219, Cod. Civ. art. 155 sexies, Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 octies, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)