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Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 05/08/1996 (Rv. 498948 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - EFFETTI | Restituzione del piano da parte della Regione o della Provincia delegata al Consiglio Comunale per adeguarlo alle osservazioni dell'organo di controllo - Perdita di efficacia dell'adozione di detto piano - Esclusione - Vincoli di destinazione - Persistenza - Atti privati di trasferimenti di beni, stipulati nel presupposto dell'esistenza dei vincoli - Validità.
Stato
decisa il 1996-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498948-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - EFFETTI

In caso di adozione di un piano regolatore generale da parte del Consiglio comunale e di successiva trasmissione del medesimo alla Regione (o, per delega di questa, alla Provincia) per l'approvazione, il seguito della procedura consistente nella restituzione dello strumento urbanistico all'ente adottante perché lo adegui alle osservazioni dell'organo di controllo non equivale all'inizio di una nuova procedura né comporta la perdita di efficacia dell'adozione anzidetta. Ne consegue che, nelle more di siffatto seguito non perdono efficacia neanche i vincoli di destinazione derivanti, ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, dall'adozione del piano, sicché nessuna conseguenza si produce sulla validità degli atti privati di trasferimenti di beni, stipulati nel presupposto della soggezione di questi ai vincoli suddetti.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)