Sez. 3, Sentenza n. 6021 del 29/05/1995 (Rv. 492544 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esclusione del diritto di prelazione e riscatto per i fondi con destinazione urbanistica a norma del piano regolatore ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Prassi contraria alla destinazione urbanistica di una zona determinata - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In tema di prelazione e riscatto di fondi rustici, l'instaurarsi di una prassi contraria alla destinazione di una zona urbanistica prevista dal piano regolatore non influisce sulla efficacia di questo e non impedisce, quindi, l'applicazione della disposizione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, che esclude il diritto di prelazione e riscatto dell'affittuario, mezzadro, colono e compartecipante rispetto ai terreni che abbiano ricevuto destinazione edilizia, industriale o turistica da uno strumento urbanistico che, anche se non ancora approvato dai competenti organi di controllo, sia elaborato nei suoi elementi essenziali e formalmente adottato dall'autorità, come nel caso di piano regolatore generale, che è giuridicamente esistente, sia pure con effetto limitato, anche prima dell'approvazione regionale.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)