Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 10/11/1981 (Rv. 416725 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - CONDIZIONI.*
L'art. 232 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia) affermando che le Disposizioni della stessa legge relative all'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore, postula che la imprescrittibilità di tale Azione, retroattivamente introdotta con il nuovo testo dell'art. 270 cod. civ. non incontri ostacolo nella circostanza che la domanda venga proposta da soggetto nei cui confronti, alla stregua delle norme abrogate si era già verificata la decadenza per lo spirare del termine all'uopo fissato, sicché tale decadenza non impedisce la proposizione della domanda. (V 2730/78, mass n 392118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)