Sez. 4, Sentenza n. 4314 del 22/12/1995 Cc. (dep. 27/02/1996) Rv. 204175 - 01
Impugnazioni - Appello - Sentenza - In genere | Vizio di motivazione "per relationem" - Sussistenza - Condizioni.
Impugnazioni - Appello - Sentenza - In genere
Il vizio di motivazione "per relationem" sussiste allorché il giudice investito del gravame si limiti a respingerlo e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini assolutamente apodittici senza indicare i temi o problemi trattati, la soluzione offerta del provvedimento impugnato e la natura delle censure così non consentendo la conoscenza di quei temi e, conseguentemente, la valutazione, in sede di legittimità, dell'adeguatezza o meno delle risposte date, sia pure "per relationem".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)