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Sez. 3 - , Sentenza n. 11204 del 24/04/2019 (Rv. 653709 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Vizi di improcedibilità o inammissibilità non rilevati dal giudice di appello - Rilevabilità, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653709-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

I vizi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello, non rilevati dal giudice di merito, possono essere rilevati, anche d'ufficio, in sede di legittimità soltanto se non implicano accertamenti in fatto e se il giudice di merito non si sia pronunciato espressamente sulla questione pregiudiziale o relativa al vizio di nullità processuale, nel qual caso la erroneità della pronuncia deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, con onere della parte interessata di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)