Sez. 2, Sentenza n. 2443 del 08/02/2016 (Rv. 638775 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questioni di diritto rilevabili d'ufficio - Nullità della sentenza impugnata derivante dalla nullità di altri atti del procedimento - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'eccezione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, di nullità della procura apposta nell'originario atto di citazione per l'asserita omessa mancata indicazione dell'organo incaricato di agire per il condominio, precisato solo con una sigla non identificabile, implicando la questione accertamenti di fatto e valutazioni da eseguire in fase di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)