Sez. L, Sentenza n. 11180 del 12/11/1993 (Rv. 484297 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Tardività della contestazione - Ragioni impeditive della tempestiva cognizione del fatto addebitato - Onere probatorio del datore di lavoro - Accertamento relativo - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Nell'ipotesi di licenziamento per giusta causa intimato per motivi disciplinari, spetta al datore di lavoro, ove sia eccepita la tardività della contestazione, dimostrare le ragione impeditive della tempestiva cognizione del fatto addebitato al dipendente; l'accertamento relativo alla immediatezza della contestazione costituisce un'indagine di fatto, sindacabile in sede di legittimità nei limiti della verifica con il metro della logicità e della congruità delle ragioni indicate dal giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)